CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini, assistiti da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), possono usufruire dell’assistenza sanitaria in Italia se sono:
- in possesso di TEAM – Tessera Europea di Assicurazione Malattia
- in possesso di Attestato di diritto
Sia la TEAM che gli attestati di diritto consentono di usufruire dell’assistenza alle stesse condizioni previste per gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano, in forma diretta (il paziente non deve anticipare le spese, è tenuto solo al pagamento di eventuali compartecipazioni alla spesa – ticket)
La Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 24 del 9 marzo 2011, sulla “applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera” prevede, inoltre, che gli assisiti dei Paesi dell’Unione Europea possano usufruire dell’assistenza in Italia, alle stesse condizioni previste dal proprio Sistema Sanitario, ma in forma indiretta: il paziente anticipa i costi dell’assistenza sanitaria autorizzata, e successivamente richiede il rimborso al proprio Sistema sanitario che provvederà a rimborsare in base alle proprie tariffe, anche se inferiori a quelle del Paese di cura.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
I cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia possono accedere alle strutture del servizio sanitario nazionale (SSN) con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno.
I cittadini stranieri temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turisti), possono usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle relative tariffe regionali. Non è prevista l’iscrizione al SSN tranne che per gli studenti e le ragazze alla pari.
I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al SSN rivolgendosi alla ASL del Comune di residenza anagrafica, o se non ancora residenti, di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno.
L’iscrizione al SSN consente la scelta del medico di base iscritto nei registri ASL con conseguente attribuzione di 4 crediti riconoscibili ai fini dell’accordo di integrazione.
L’assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.
L’iscrizione al SSN può essere:
Obbligatoria
Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale:
- tutti i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
- coloro che siano in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari.
Per beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN occorre iscriversi e la tessera sanitaria è il documento che prova l’iscrizione.
Questo documento è individuale e serve per accedere all’assistenza.
L’iscrizione al SSN è effettuata presso gli uffici scelta e revoca della ASL ove il cittadino straniero ha la residenza o l’abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno.
Volontaria
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN.
Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:
- gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi.
- coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso, il personale diplomatico e consolare ed tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.
Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.
I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a dal 5 novembre 2008, anche se titolari di un permesso per motivi familiari non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN.
Il decreto legislativo 160/08 ha infatti disposto che i genitori ultra sessantacinquenni devono essere in possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi al SSN volontariamente pagando un contributo previsto da un decreto ministeriale, attualmente in fase di perfezionamento.
Allo stato attuale pertanto è possibile solo avere copertura sanitaria tramite una polizza sanitaria propria valida sul territorio nazionale.
L’ iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo forfettario annuale non frazionabile. Per iscriversi occorre pagare il contributo sul conto corrente regionale, che può essere chiesto alla ASL presso la quale il cittadino straniero vuole iscriversi.
L’iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.
Sul sito internet del Ministero della Salute, sono disponibili tutte le informazioni sul diritto all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo:
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