L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs. 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S).
L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina, stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm, individua nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano, stabilisce i criteri per l’accreditamento dei Provider come soggetti abilitati ad organizzare attività formative con il rilascio di crediti ecm.
L’accreditamento di un Provider è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni provider da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi definiti nelle “Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard” sulla base delle quali dovranno essere definiti i Manuali dei rispettivi Enti accreditanti.
L’Azienda USL di Teramo, già riconosciuta in data 23/06/2011 dalla Commissione Nazionale ECM quale Provider Nazionale per la formazione, ha ottenuto successivamente il riconoscimento di Provider formativo regionale da parte della Commissione Regionale Ecm, con determinazione n. 2 del 18 marzo 2013.
Le articolazioni aziendali che intendono organizzare eventi formativi accreditati ecm, devono compilare la scheda di accreditamento fornendo all’UOC Formazione, Aggiornamento e Qualità i seguenti file:
• Curricula dei docenti in formato europeo e firmati in maniera autografa;
• Curriculum del responsabile scientifico firmato in maniera autografa;
• Programma dettagliato dell’evento formativo;
• Dichiarazione sul conflitto di interessi firmato dai singoli docenti.
La procedura ecm, prevede che l’accreditamento venga effettuato almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’evento formativo*.
Per le iniziative che prevedono la sponsorizzazione di sponsor farmaceutici, l’accreditamento deve essere effettuato almeno 70 giorni prima della data di inizio dell’evento formativo*.
*da aggiungere le tempistiche necessarie all’Ufficio per l’espletamento della procedura di accreditamento (in genere 4/5 giorni).