Confermata dalla Cassazione l’archiviazione – pronunciata dal gip di Milano lo scorso 4 settembre – della denuncia per lesioni e abuso d’ufficio presentata dai genitori di una bimba con autismo infantile che ad avviso di padre e madre si sarebbe sviluppato a causa delle vaccinazioni obbligatorie.
Secondo la Suprema Corte, non sono “sindacabili in sede penale” le “direttive ministeriali fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici” che hanno escluso il nesso vaccino-autismo e non si configura alcun reato.
In particolare, i genitori di questa bimba avevano presentato la denuncia per lesioni contro ignoti per quanto riguarda l’esecuzione della vaccinazione della piccola e la denuncia per abuso d’ufficio nei confronti della Commissione medico ospedaliera di Milano che inizialmente, nel febbraio 2016, aveva accolto la richiesta di indennizzo per danni alla salute avanzata da padre e madre della piccina per poi revocarla pochi mesi dopo – nell’ottobre del 2016 – dopo “essersi adeguata alle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute” che sulla base dei più recenti studi escludevano il nesso tra vaccini e autismo. Secondo la Cassazione, correttamente il gip di Milano ha archiviato le denunce – quella per lesioni era anche tardiva – “in quanto l’annullamento in autotutela del primo provvedimento era stato adottato in conformità alle direttive ministeriali, fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici, quindi, nell’ambito di una valutazione discrezionale, di natura tecnica, non sindacabile in sede penale”.
Per gli ‘ermellini’, altrettanto “correttamente” il gip “ha ritenuto che la base valutativa, costituita da dati scientifici, e l’allineamento agli stessi in sede di revisione del precedente giudizio espresso escludevano l’ingiustizia del danno e, anche a voler ritenere sussistente una violazione di legge, mancava un qualsiasi indizio che potesse far prospettare che la pretesa condotta irregolare si inserisse in un contesto di obiettiva volontà di ‘abuso’, consistente nel voler intenzionalmente provocare un danno ingiusto”. Così la Cassazione – con il verdetto 2983 – ha dichiarato “inammissibili per manifesta infondatezza” i ricorsi di questa coppia di genitori alla quale ricorda che “in assenza di un reato è inutile parlare di pertinenza e rilevanza delle prove integrative a fronte di un decreto di archiviazione emesso ‘de plano’ dopo la presentazione di un’opposizione”. Padre e madre sono stati anche condannati a versare mille euro alla Cassa delle ammende come sempre succede quanto i ricorso sono privi di qualunque base giuridica.
Fonte: Ansa Salute 22/01/2019